Che cos'è il R.E.N.T.Ri

Il R.E.N.T.Ri è entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il Decreto ministeriale n.59 del 4 aprile 2023, apportando significative modifiche per le organizzazioni e le imprese che si occupano della produzione e gestione dei rifiuti.

È un registro elettronico, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la tracciabilità dei rifiuti prodotti e smaltiti in Italia, che permette di monitorare i dati ambientali, rendendoli accessibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali. Scopriamolo più nel dettaglio.

R.E.N.T.Ri e Interzero

Interzero sarà a fianco delle aziende “operatori” del R.E.N.T.Ri per offrire soluzioni in grado di risolvere dubbi e criticità, garantendo la continuità di tutte le operazioni rispetto al modello attuale.

Ogni azienda dovrà adottare le novità per entrare in una nuova fase della tracciabilità delle operazioni sui rifiuti:

  • Nuove modalità digitali di uso della documentazione di tracciabilità;
  • Adozione obbligatoria dei nuovi modelli per Registro C/S e Formulario;
  • Periodo transitorio di rodaggio con distacco graduale della documentazione cartacea;
  • Rettifiche informatiche tracciabili;
  • Controllo delle tempistiche e delle registrazioni dei movimenti;
  • Gestione evoluta degli incarichi.

Entrare in questa nuova fase porterà vantaggi a tutti gli operatori obbligati e a quelli volontari, permettendo così un’evoluzione generale del sistema.


Punti di forza

Omogeneità e fruibilità di tutti i dati

Riduzione degli oneri amministrativi e burocratici

Disponibilità circolare dell'informazione

Nello specifico il R.E.N.T.Ri introdurrà con un approccio sistematico:

  • la digitalizzazione degli adempimenti ambientali;
  • la disponibilità di un flusso costante di dati a supporto delle politiche ambientali e di pianificazione;
  • la prevenzione ed il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti;
  • il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
  • la riduzione dei tempi di rendicontazione.

Che cosa cambia con il R.E.N.T.Ri

Il R.E.N.T.Ri produce cambiamenti importanti sugli adempimenti ambientali, esaminiamo brevemente gli aspetti principali:

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

  • definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
  • prevede, dalla stessa data, l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
  • fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale e stabilisce, dalla stessa data, l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
  • mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

  • definisce i nuovi modelli (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023);
  • stabilisce l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione.

Chi deve attivarsi e quando

Hanno l’obbligo di registrarsi al R.E.N.T.Ri, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica, i seguenti soggetti:

  1. gli enti e le imprese che si occupano del trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le aziende che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a livello professionale o che operano come commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4.  i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Rimangono invece esclusi, e dunque senza l’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri, i seguenti soggetti:

  1. i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti;
  2. gli enti e le imprese che trattano esclusivamente rifiuti urbani non pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti.

La normativa prevede scadenze differenti a seconda della tipologia di attività svolta e del numero di dipendenti. Sono stati perciò individuati tre gruppi:

  1. dal 15/12/2024 al 13/02/2025: imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 50;
  2. dal 15/06/2025 al 14/08/2025: imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;
  3. dal 15/12/2025 al 13/02/2026: tutti i restanti produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore a 10.

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